Sospensione delle rate del Mutuo – Decreto Cura Italia
Sospensione delle rate del Mutuo – Decreto Cura Italia
Sospensione delle rate del Mutuo – Decreto Cura Italia

INFORMATIVA COVID – 19

1. Sospensione delle rate dei Mutui Prima Casa Privati - Decreto Cura Italia

Il Decreto "CURA ITALIA" (D.L. 17 Marzo 2020) ha confermato, con riferimento ai mutui 1° casa, il “Fondo di Solidarietà” come strumento da utilizzare per la sospensione delle rate.

CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE 
L’iniziativa è dedicata a chi ha subito nei 3 anni precedenti alla richiesta uno dei seguenti eventi:

  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi con attualità dello stato di sospensione/riduzione;
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno registrato un calo del 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019;
  • Morte del Mutuatario;
  • riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento 

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI 

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti persone fisiche che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un mutuo per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che possiedono i seguenti requisiti:

  • titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) adibito ad abitazione principale, che non ha le caratteristiche di abitazione di lusso indicate (l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
  • titolarità di un mutuo (anche cartolarizzato) di importo erogato non superiore a 400.000,00 euro, per l’acquisto dell’unità immobiliare di cui al precedente punto. É possibile sospendere anche un contratto di mutuo per ristrutturazione, o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale. In caso di mutuo per portabilità, il limite di importo va verificato rispetto alla somma che è stata erogata con l’operazione di surroga attiva.

Il richiedente della sospensione deve essere proprietario dell’immobile e titolare del mutuo stesso. Nel caso di un mutuo cointestato, basta che questa condizione valga anche solo per uno dei due intestatari.
Per gli ulteriori requisiti di accesso al Fondo di Solidarietà, puoi consultare il modulo di domanda predisposto da Consap, Gestore del Fondo.
 
PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOSPENDERE LA RATA
 
La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta non più di 2 volte, per una durata massima complessiva di 18 mesi.
Nel caso di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, il beneficio è fruibile come segue:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

 Al termine del periodo di sospensione, il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati - durante il periodo di sospensione – sul debito residuo. Il restante 50% degli interessi, resterà a carico del cliente.
Al termine della sospensione riprenderà il piano di ammortamento originario del mutuo, con una durata che risulterà quindi allungata per un periodo pari al periodo di sospensione adottato
Il Cliente potrà in qualsiasi momento richiedere la cessazione della sospensione ed il riavvio dell’ammortamento ordinario.
La sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive
 
ESCLUSIONI
 
Non può essere effettuata la richiesta di sospensione per i mutui che:

  • abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruiscano di agevolazioni pubbliche eccetto i mutui concessi per il tramite del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa gestito da Consap S.p.A.;
  • per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti per la sospensione purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione della stessa.

 
COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA
 
Per richiedere informazioni riguardo l'accesso al Fondo e la sospensione delle rate del mutuo di posizioni cartolarizzate (veicoli Sestante Finance srl e Stresa Securitisation srl) è possibile chiamare il Numero Telefonico 848000050.
 
Per avviare l'iter di adesione all’iniziativa è necessario scaricare e compilare il modulo di adesione disponibile sul sito del MEF all’indirizzo http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf , verificare tutti documenti necessari sul sito Consap all’indirizzo https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/   e inviare la domanda di sospensione, insieme alla documentazione necessaria si seguenti indirizzi mail: 

Si potranno trovare le risposte alle principali frequently asked questions (FAQ) sulla sospensione a valere sul Fondo di Solidarietà, sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/ e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html .

2. Sospensione delle rate dei prestiti e sulle linee di credito delle PMI e Microimprese- Decreto Cura Italia

Ai sensi dell’art 56 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, è prevista la possibilità di richiedere una moratoria nel pagamento delle rate sui prestiti e sulle linee di credito delle PMI e Microimprese.
Possano beneficiare, facendone richiesta all’intermediario finanziario, le Microimprese e le PMI che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito.
La misura si rivolge specificamente alle imprese che non presentino esposizioni deteriorate ma che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, senza che ciò comprometta comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19 (comma 3) del Decreto.
E’ possibile richiedere la moratoria per le seguenti tipologie di contratto:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, o alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), o in data posteriore, non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
    per i prestiti non rateali, con scadenza entro il 30 settembre 2020, sono prorogati i contratti e i rispettivi elementi accessori fino al 30 settembre 2020, alle condizioni già pattuite;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza maggiori oneri. 

COME SI APPLICA LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI E FINANZIAMENTI

  • Nel caso di mutui e di finanziamenti a rimborso rateale è prevista la possibilità di richiedere la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) oppure della sola quota capitale;
  • In entrambi i casi, sulle sole quote capitale delle rate sospese è prevista la maturazione di interessi che saranno calcolati allo stesso tasso contrattuale;
  • La sospensione non prevede l’applicazione di nuovi oneri;
  • Durante il periodo di sospensione è possibile riprendere i pagamenti e richiedere quindi il riavvio dell’ammortamento.

L'importo delle rate oggetto di sospensione, comprensivo degli ulteriori interessi maturati per le sole quote capitali sospese, sarà rimborsato all’intermediario al termine del periodo di ammortamento originario ovvero in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.

DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI E FINANZIAMENTI

La sospensione decorre dalla prima rata utile. Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto "Cura Italia" (17 marzo 2020) possono essere inserite nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la richiesta di sospensione è stata presentata dopo la scadenza della rata non pagata.
Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto "Cura Italia", non possono essere invece inserite nel calcolo del periodo di sospensione.
La rata in scadenza il 30 settembre 2020 è compresa nel periodo di sospensione.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Possono accedere alle misure di sostegno le microimprese, le piccole/medie imprese (ai sensi dell’art 47 del D.P.R n.445 del 2000 e dell’art 56 comma 3 del Decreto Legge) e come previsto dal Ministero dell’Economia e Finanze, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti);

  • con sede in Italia;
  • che autodichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • soddisfano i requisiti previsti per le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • che non abbiano esposizioni debitorie classificate come deteriorate alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020).

Può fare richiesta anche l’impresa che ha già ottenuto sospensione o ristrutturazione del finanziamento nei 24 mesi precedenti.
 
COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

La richiesta di moratoria deve essere inviata alla Banca via PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. E’ necessario inoltre presentare una dichiarazione, resa ai sensi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con la quale l’impresa deve attestare:

  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE;
  • di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni e che la posizione debitoria derivante dal citato finanziamento non è classificata, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come esposizione deteriorata ai sensi della normativa vigente applicabile agli intermediari creditizi.

Moduli: Modello di richiesta moratoria ai sensi D.L. 17.3.2020 n.18 scarica qui >>
La documentazione deve essere inviata alternativamente tramite:

  • PEC con firma digitale;
  • PEC con documenti stampati, debitamente sottoscritti e scansionati alla casella PEC: donext@cert.dovalue.it

Per maggiori informazioni relative alla moratoria per microimprese e PMI si rinvia al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/